03 Feb Statuto fino al 2023
STATUTO DELL’ “ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FLUO FLIGHTS”
TITOLO I- Denominazione- sede
Articolo 1- Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt.36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede amministrativa in Levanto (SP) Corso Roma n. 35 st. 4, mentre la sede sociale è costituita in Monterosso (SP) Via Roma 69 un’associazione che assume la denominazione “Fluo Flights associazione sportiva dilettantistica”, in breve “Fluo Flights A.S.D”. Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dall’ente di promozione sportiva cui l’associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.
TITOLO II – SCOPO- OGGETTO
Articolo 2- L’associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi. L’associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dell’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall’elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli associati e dall’obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare le sue attività.
Articolo 3- L’associazione si propone di:
Promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche incentrate sul rispetto della natura e inerenti agli Sport dell’Aria, Sport Acquatici, Vela, Canoa, Ciclismo, Attività Subacquee, Pesca Sportiva, Tuffi, Orientamento e Escursionismo. – Permettere il volo e la navigazione alle persone disabili per accedere a quei luoghi solitamente loro preclusi. – Organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione anche in forma partecipata, entro i limiti prescritti dalla vigente legislazione. – Perseguire, nel quadro delle attività di cui al precedente comma, la formazione di una coscienza sportiva ed ambientale della gioventù, attraverso esperienze e linguaggi didattici, comprese espressioni teatrali open air. – Promuovere e incoraggiare ogni altra forma di attività sportiva e di volontariato nell’ambito della Protezione Civile ed in ogni altro settore. – Svolgere propaganda, diffondere la cultura e collaborare con le pubbliche autorità locali nello studio o nella risoluzione dei problemi di interesse, operare, comunque, al fine di sviluppare le attività oggetto dell’associazione in ogni loro aspetto. – Svolgere attività a favore di Amministrazioni o Enti Pubblici, ai sensi dell’articolo 143, comma 3, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.) e della normativa vigente in materia. – Promuovere attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive. – Studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l’organizzazione e la pratica degli sport promossi dall’associazione. – Gestire decolli, atterraggi, impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi, spiagge, corsie di atterraggio e strutture sportive di vario genere. – Organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative nelle diverse discipline sportive. – Indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi, corsi di meteorologia. – Organizzare attività ricreative, teatrali e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci. – Organizzare mailing list e diffondere giornali e materiale informativo. – Promuovere corsi sugli strumenti informatici e video informatici inerenti all’Orientamento, agli Sport dell’Aria, alla Vela. – Diffusione o vendita di materiale informatico e video informatico all’interno dell’associazione. – Diffusione o vendita di abbigliamento e materiale sportivo all’interno dell’associazione. – La gestione di spacci e mense (ristorazione) durante gli eventi. – L’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici inerenti le attività sportive promosse dall’associazione, nel rispetto delle norme previste.
TITOLO III – SOCI
Articolo 4 – Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell’associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.
Articolo 5 – Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta per mezzo di domanda di iscrizione all’Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo), impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione. Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare soci del “Flou Flights associazione sportiva dilettantistica”, dovranno presentare richiesta firmata dal proprio rappresentante legale. All’atto dell’accettazione della richiesta da parte del Consiglio Direttivo dell’Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio, la deliberazione verrà annotata nel libro degli associati e comunicata all’interessato. In caso di rigetto della domanda di ammissione, la relativa deliberazione va notificata all’interessato entro 60 giorni. Quest’ultimo può chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto. L’adesione dei Soci è a tempo indeterminato. E’ esclusa ogni limitazione del rapporto associativo.
Articolo 6 – La qualifica di socio dà diritto: a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione; – a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti; – a godere dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi. I soci sono tenuti: all’osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali; – al pagamento del contributo associativo;
Articolo 7 – I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili. I soci si suddividono in: Onorari, la qualifica di “Socio Onorario” potrà essere attribuita dall’Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo, a persone che si siano particolarmente distinte nel campo sociale, culturale, o che hanno contributo a valorizzare l’oggetto dell’associazione; – Sostenitori, la qualifica di “Socio Sostenitore” potrà essere attribuita dal Consiglio Direttivo a coloro i quali abbiano contribuito con opere o aiuti diversi, anche in denaro, allo sviluppo ed al potenziamento dell’attività sociale; – Ordinari, appartengono a questa categoria coloro che sottoscriveranno la quota associativa. Tutti i soci, in quanto tali, godono in egual misura di tutti i diritti previsti dall’associazione. Ogni socio, ad eccezione dei minorenni, ha diritto a un voto, qualunque sia la sua qualifica nell’associazione, con la possibilità di rappresentare fino a un massimo di tre soci e pertanto tre voti.
TITOLO IV- RECESSO- ESCLUSIONE
Articolo 8 – La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.
Articolo 9 – Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio: che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione; – che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a tre mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale; -che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione; – che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione.
Articolo 10 – Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante mail o tramite messaggio telefonico, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell’articolo 9, e devono essere motivate. Il socio interessato dal provvedimento ha 30 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell’assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. L’esclusione diventa operativa con l’annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 30 giorni dall’invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell’assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.
TITOLO V- RISORSE ECONOMICHE- FONDO COMUNE
Articolo 11- L’associazione trae le risorse per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
- a) quote e contributi degli associati; b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive; c) eredità, donazioni e legati; d) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari; e) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali; f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; j) altre entrate, anche di natura commerciale, compatibili con le finalità sociali dell’associazione.
Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dell’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l’eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.
Articolo 12 – Esercizio Sociale. L’esercizio sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all’Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
TITOLO VI – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 13- Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea degli associati; il Consiglio Direttivo; il Presidente.
Articolo 14- Assemblee. Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della seconda convocazione. L’avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali l’invio di fax, e-mail, telegramma o messaggi telefonici, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell’adunanza.
Articolo 15- L’assemblea ordinaria: a) approva il rendiconto economico e finanziario; b) procede alla elezione del Presidente dell’associazione, dei membri del Consiglio Direttivo ed, eventualmente, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti; c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo; d) approva gli eventuali regolamenti; e) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari. f) delibera sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’associazione: g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo / statuto alla sua competenza.
Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale. L’assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto) o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.
Articolo 16 – Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto al voto gli associati maggiorenni, purché in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di tre associati. In prima convocazione l’assemblea- ordinaria e straordinaria- è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l’assemblea – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati con un minimo di tre soci. Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno.
Articolo 17 – L’assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori. Ai sensi dell’art. 21 Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell’associazione e devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.
Articolo 18 – L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell’assemblea.
Articolo 19 – Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di sette membri scelti fra gli associati maggiorenni in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall’ordinamento sportivo nell’assunzione dell’incarico. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano la medesima carica sociale in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della stessa disciplina sportiva dilettantistica, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi Federazione sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito, tuttavia potranno essere riconosciuti rimborso spese e dei compensi a coloro che svolgono uno specifico incarico tecnico, organizzativo o amministrativo nell’ambito delle attività sociali e comunque nei limiti delle normative vigenti. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario con funzioni di Tesoriere. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno, e su proposta del Presidente, il Vice Presidente. Il Vice Presidente svolge le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri. La convocazione è fatta a mezzo posta da spedire, o elettronica, o consegnata a mano non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio: a) curare, congiuntamente o disgiuntamente l’esecuzione delle deliberazioni assembleari; b) redigere il rendiconto economico e finanziario; c) predisporre i regolamenti interni; d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale; e) deliberare, congiuntamente o disgiuntamente, circa l’ammissione degli associati; f) deliberare circa l’esclusione degli associati; g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione; h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione; i) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri; j) delibera sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’associazione; m) la determinazione della quota annuale associativa.
Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
Articolo 20 – Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti del Consiglio decadano dall’incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, o non siano possibile la sostituzione dei membri decaduti, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.
Articolo 21 – Presidente. Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell’Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza, o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, espulsione o altro motivo di impedimento permanente da parte del Presidente, il Vice Presidente dovrà convocare entro otto giorni l’assemblea dei soci per l’elezione del nuovo Presidente.
Articolo 22 – Il Collegio dei Revisori dei Conti può essere eletto dall’Assemblea. È composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche fra i non soci. Resta in carica quattro anni ed elegge al proprio interno il Presidente. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
Articolo 23 – Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.
TITOLO VII- SCIOGLIMENTO
Articolo 24 – Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato solo dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione, nel rispetto della norma, di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23/12/1996, n. 662. E’ altresì vietata la distribuzione anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale, sia durante la normale gestione che in sede di liquidazione dell’associazione.
Articolo 25 – Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile, le disposizioni di legge vigenti e le disposizioni dell’ordinamento sportivo.
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